L’esigenza di formare l’addetto di pronto soccorso, nasce dalle indicazioni dell’art.18 del D.Lgs. 81/08 – Testo Unico per la sicurezza dei lavoratori, che impone all’azienda e quindi al suo datore di lavoro di prevedere la presenza di uno o più addetti al primo soccorso. L’intervento formativo risponde alle disposizioni di legge, nello specifico del D.M. 388/03, che suddivide le aziende in 3 gruppi (A-B-C), a seconda della pericolosità del lavoro svolto e individua la dotazione minima e necessaria per affrontare un Primo Soccorso in azienda.
Per le aziende del gruppo A i lavoratori dovranno svolgere un corso di formazione professionale, con cadenza triennale, di 16h e, nello specifico in questo caso, i corsi devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici inerenti l’attività svolta. Per le aziende del gruppo B e C il corso di formazione professionale, sempre con cadenza triennale, avrà una durata di 12h. Il ruolo dell’addetto di pronto soccorso è quello di assistere un eventuale infortunato, in attesa dell’arrivo dei soccorsi specializzati. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri di addetto al primo soccorso aziendale (pronto soccorso) purché abbia frequentato una specifico corso di formazione.
L’obbligo del corso di formazione professionale di addetto di pronto soccorso dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica a tutte le aziende che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile, quindi anche ai soci prestatori di lavoro in società, associazioni e cooperative, agli apprendisti, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, agli studenti che frequentano laboratori, a chi effettua stage presso un’Azienda, etc. L’obbligo del datore di lavoro non si limita alla consegna di un opuscolo illustrativo: il lavoratore deve essere messo in condizioni di capire l’importanza del modo di lavorare in sicurezza per la tutela della propria integrità fisica e di quella dei colleghi.